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La modifica all’Articolo 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012
Il fulcro del cambiamento risiede nel comma 437 della nuova manovra, che modifica l’articolo 3, comma 2-bis del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. La norma previgente imponeva, a specifici operatori, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le singole operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Con la nuova disposizione, il limite unitario per la comunicazione obbligatoria viene innalzato da 1.000 a 5.000 euro.
I soggetti interessati all’innalzamento della soglia sono:
- Soggetti non obbligati alla fatturazione, come i commercianti al dettaglio, i gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande (bar e ristoranti) e i prestatori di servizi di trasporto di persone.
- Agenzie di viaggio e di turismo.
Tale deroga si applica esclusivamente alle operazioni effettuate da soggetti stranieri (persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana) che abbiano la propria residenza fuori dal territorio dello Stato.
Pertanto, l’operatore che accetta pagamenti in contanti da turisti stranieri di importo superiore a 5.000 euro ed entro il limite di 15.000 euro, deve continuare a rispettare i seguenti adempimenti:
- Identificazione del cliente: Acquisire fotocopia del passaporto e un’autocertificazione che attesti la non cittadinanza italiana e la residenza all’estero.
- Versamento in banca: Il denaro contante incassato deve essere versato sul conto corrente indicato dall’operatore nella Comunicazione preventiva di cui al successivo punto 3 entro il primo giorno feriale successivo all’operazione.
- Comunicazione preventiva: Gli operatori che intendono aderire a questa disciplina devono inviare una comunicazione preventiva telematica all’Agenzia delle Entrate, indicando il conto corrente che intendono utilizzare.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà i dettagli tecnici e i profili attuativi per questi obblighi di comunicazione.




