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Con la risposta all’interpello n. 77/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento rilevante in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, viene precisato che la decadenza dal beneficio a seguito di pagamenti non tracciati superiori a 500 euro opera anche se relativi a operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Il caso oggetto di interpello

Il quesito è stato posto da una società che intendeva effettuare l’acquisto di valori bollati in contanti per un importo superiore a 500 euro.

Secondo l’istante, trattandosi di un’operazione fuori campo IVA, la stessa non avrebbe dovuto essere ricompresa nel concetto di “operazione” rilevante ai fini della disciplina sulla tracciabilità e, pertanto, non avrebbe dovuto compromettere il diritto al beneficio.

L’Agenzia, diversamente, ha adottato un’interpretazione estensiva del concetto di “operazioni di ammontare superiore a 500 euro”, affermando che tale nozione deve essere riferita all’insieme delle attività poste in essere dal contribuente nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla rilevanza ai fini IVA.

Di conseguenza, anche l’acquisto di valori bollati rientra tra le operazioni soggette all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, qualora superi la soglia prevista.

Requisiti per la riduzione dei termini di accertamento

A tal proposito, richiamando l’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, si ricorda che la riduzione dei termini di accertamento è subordinata al rispetto congiunto dei seguenti requisiti:

  • documentazione di tutte le operazioni attive mediante fatturazione elettronica o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • tracciabilità dei pagamenti, sia in entrata che in uscita, per tutte le operazioni di importo superiore a 500 euro;
  • indicazione in dichiarazione dei redditi della volontà di avvalersi del regime premiale.

Ne consegue che la tracciabilità dei pagamenti rappresenta un requisito essenziale per l’accesso al beneficio, senza distinguere tra operazioni rilevanti o meno ai fini IVA.

Ciò evidenzia la necessità per i contribuenti di adottare comportamenti coerenti e sistematici nella gestione dei flussi finanziari al fine di non compromettere l’accesso al regime premiale.