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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6722 del 20 marzo 2026, ha confermato un principio fondamentale in materia di residenza fiscale delle persone fisiche per gli anni antecedenti la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ovvero che, sulla base della normativa in vigore fino al periodo di imposta 2023, il domicilio fiscale delle persone fisiche si determina in base al centro degli affari e degli interessi economici, che prevale rispetto ai legami familiari e personali.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente la presunta residenza in Belgio per il 2008. Nel secondo grado di giudizio era stata data ragione all’Agenzia delle Entrate. Nonostante le doglianze del contribuente, secondo cui non era stata valorizzata adeguatamente la componente degli interessi familiari e personali in Belgio, la Cassazione ha invece ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano attribuito maggiore peso agli interessi patrimoniali saldamente radicati in Italia: incarichi societari, partecipazione ad atti notarili, rapporti con intermediari finanziari e operazioni economiche svolte nel territorio nazionale.

La Corte ha quindi ribadito che, nella disciplina ante 2024, la nozione di domicilio — e dunque la residenza fiscale — coincide con il luogo in cui si concentra la principale sfera professionale ed economica del soggetto, risultando prioritaria rispetto agli elementi personali o affettivi. Questa impostazione è stata considerata coerente anche con il diritto unionale, che valorizza i legami familiari solo in contesti specifici.