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L’art. 2 del DL 27 marzo 2026 n. 38 c.d. “Dl Fiscale”, entrato in vigore il 28 marzo 2026, interviene in modo significativo sul quadro dei regimi fiscali agevolativi connessi al trasferimento della residenza in Italia, chiarendo definitivamente i rapporti tra il regime degli impatriati e quello dei neo-residenti.

In particolare, la disposizione aggiorna il rinvio normativo contenuto nell’art. 1, comma 154, della Legge 232/2016, estendendo il divieto di cumulo tra i due regimi anche al nuovo regime degli impatriati previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023. Il divieto, in precedenza limitato al solo art. 16 del DLgs. 147/2015, viene quindi allineato alla disciplina vigente e troverà applicazione per i trasferimenti di residenza fiscale effettuati a partire dal 2027.

L’intervento assume particolare rilevanza alla luce del contesto previgente, caratterizzato da un mancato coordinamento normativo successivo all’introduzione del nuovo regime degli impatriati. In assenza di un’esplicita previsione di incompatibilità, una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate datata 19 dicembre 2025 e rimasta inedita, aveva infatti aperto alla possibilità di cumulare entrambi i benefici.

Con il decreto fiscale viene ora espressamente prevista l’incompatibilità tra i due regimi. Ne deriva un assetto più coerente e uniforme, nel quale viene esclusa, in ogni caso, la possibilità di combinare il regime degli impatriati con quello dei neo-residenti.

La decorrenza differita della disposizione, prevista per i trasferimenti di residenza a partire dal 2027, introduce tuttavia un rilevante profilo di pianificazione. I soggetti che intendono trasferire la residenza in Italia potrebbero valutare l’opportunità di anticipare il trasferimento al 2026, al fine di accedere al precedente quadro normativo e beneficiare delle interpretazioni più favorevoli emerse nella prassi amministrativa.

Nonostante la disposizione di decorrenza, legata ai trasferimenti di residenza fiscale dal 2027, non faccia espresso riferimento ai criteri di residenza interni e quindi lasci spazio, almeno in astratto, ai criteri convenzionali, resta in ogni caso fermo che l’accesso ai regimi agevolativi è, questo sì, subordinato al rispetto dei criteri interni di residenza fiscale contenuti nell’articolo 2 del TUIR.