Contenuti dell’articolo
L’abrogazione ha effetto retroattivo dal 01 gennaio 2026 e quindi per gli utili la cui distribuzione è deliberata da tale data vige il regime previgente di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 95% per i soggetti IRES (art. 89 TUIR) e del 41,86% per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).
Si ricorda che la legge di Bilancio 2026, ai commi da 51 a 55, aveva introdotto una significativa restrizione al regime impositivo dei dividendi percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, nonché delle plusvalenze su partecipazioni. Per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026 era previsto che l’esclusione parziale dalla formazione del reddito potesse applicarsi solo se era rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
- partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% (detenuta anche indirettamente tramite società controllate);
- valore fiscale della partecipazione di importo non inferiore ad euro 500.000.
Gli stessi requisiti erano richiesti dalla Legge di Bilancio 2026 anche:
– per applicare la ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti residenti in Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo);
– per l’applicazione del regime di partecipation exemption (PEX) alle plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 87, comma 1 del TUIR.



