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Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo introduce, all’articolo 8, una agevolazione per le imprese che non hanno potuto usufruire del credito d’imposta transizione 5.0 per esaurimento delle risorse, ma che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38 comma 10 del DL 19/2024, e che abbiamo ricevuto dal GSE comunicazione che l’investimento risponde ai requisiti di ammissibilità previsti.

Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, aumentato delle spese sostenuto per adempiere agli obblighi di certificazione.

Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Il credito sarà poi utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Viene specificato che il credito d’imposta non concorre ne alla formazione del reddito ne della base imponibile IRAP.