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I commi 138 e 139 della Legge di Bilancio 2026 cambiano i criteri di determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni di servizi (permute) o per estinguere precedenti obbligazioni (dazioni in pagamento), prevedendo che il valore da attribuire a tali cessioni sia costituito non più dal valore normale ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare tale cessione o prestazione.

La modifica è finalizzata ad adeguare la normativa nazionale all’ordinamento comunitario.

La Corte di giustizia Ue ha specificato che nella base imponibile vanno inserite tutte le spese sostenute per la fornitura del bene/servizio, compreso gli oneri accessori, costi diretti ed indiretti.

La nuova norma si applica alle operazioni permutative o dazioni in pagamento effettuate dal 1 gennaio 2026 con una clausola di salvaguardia che lascia salvi i comportamenti pregressi.