Contenuti dell’articolo
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono esclusi dalla base imponibile IRAP nella misura del 95% i dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, se distribuiti da società controllate residenti in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con accordo di scambio di informazioni.
Tale esclusione parziale opera a condizione che sussistano i seguenti requisiti alla data della delibera:
- la partecipazione diretta al capitale sia non inferiore al 20%;
- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
- la società erogante abbia residenza fiscale in un Paese UE o SEE (in “white list”);
- la partecipata sia soggetta a tassazione ordinaria nello Stato di residenza, senza beneficiare di regimi di esenzione totale (soggettiva o oggettiva) e rivesta una delle forme societarie ammesse dalla Direttiva (S.A., S.A.S, Gmbh, ecc…);
- l’esclusione è ammessa solo se la remunerazione corrisposta non sia stata dedotta dal reddito della società partecipata nel proprio Stato di residenza.
La legge di Bilancio 2026 prevede che i soggetti interessati possano presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti ancora aperti (relativamente alle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi dai versamenti).




