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- a): con riferimento alle cessioni effettuate in tale periodo, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 Tuir, si comprende fra i ricavi la differenza eventualmente realizzata tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto.
Ambito soggettivo
Dal punto di vista soggettivo, la norma si rivolge ai soggetti passivi Ires cui si applica il principio di derivazione rafforzata (sia soggetti IAS adopter che OIC adopter), fatta eccezione per le micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Ambito oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, vengono comprese le cessioni aventi ad oggetto azioni o quote proprie anche quelle effettuate a norma:
- dell’art. 2357, comma 4, c.c. relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti relativi agli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
- dell’art. 2357-bis, comma 2, c.c. relativo alle cessioni di azioni proprie il cui valore nominale supera il limite della quinta parte del capitale;
- dell’art. 2359-terc. relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti previsti per l’acquisto di azioni delle società controllanti;
- dell’art. 121 Tuf relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti previsti per le partecipazioni reciproche.
La relazione illustrativa al Ddl di bilancio chiarisce che tale disposizione è finalizzata ad equiparare, ai fini Ires, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi. La ratio della disposizione in parola è, dunque, quella di dare rilevanza fiscale -includendolo nei ricavi (art. 85 Tuir)- al margine realizzato a seguito di operazioni di cessione di azioni o quote proprie in quanto, in caso contrario, avendo la rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie natura meramente patrimoniale, la mancata iscrizione a conto economico determinerebbe la non concorrenza del margine stesso alla formazione del reddito di periodo, stante l’applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 Tuir.
Da ultimo, la norma precisa che si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente (criterio FIFO).
- b): alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. piani di stock option o stock grant cash settled) deliberate nel periodo d’imposta in parola viene esteso il regime di deducibilità di cui all’art. 95, comma 6-bis, Tuir secondo cui i relativi costi sono deducibili soltanto al momento, e nella misura, dell’effettiva assegnazione ai beneficiari (non vengono dunque applicate le regole dell’art. 6 del DM 8.6.2011).
Ambito soggettivo
Per espressa previsione normativa, l’art. 95, comma 6-bis, Tuir si applica ai soggetti IAS/IFRS. Tuttavia, questa norma viene applicata anche dai soggetti OIC adopter che utilizzano l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione, come consentito dall’OIC 11.
Ambito oggettivo
La legge di bilancio, sostanzialmente alla stessa stregua dei piani di stock option e stock grant equity settled, estendendo l’ambito di applicazione del comma 6-bis dell’art. 95 del Tuir -vigente dal 2025- anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (piani cash settled), definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri siano deducibili solo al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. La norma, dunque, rispetto a quando il costo viene contabilizzato a conto economico (ossia alla data di delibera del piano), differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse che quindi avviene “per cassa“, in quanto la finale assegnazione degli strumenti finanziari rappresenta il “pagamento”, ossia l’assolvimento dell’obbligazione assunta dal soggetto che ha emesso il piano.
- c): per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103, comma 3-bis, Tuir, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Ambito soggettivo
La disposizione normativa si applica ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
Ambito oggettivo
Le novità introdotte trovano applicazione a:
- marchi d’impresa;
- avviamento;
- attività immateriali a vita utile indefinita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2026, le disposizioni in commento hanno l’obiettivo di razionalizzare le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS al fine di evitare che nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal Tuir.
La norma, infatti, introduce una specifica deroga all’art. 103, comma 3-bis, Tuir e dispone che la deduzione è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore a partire dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a Conto economico (e fino a concorrenza con gli stessi). La deduzione fiscale del costo degli intangibles, pertanto, si avvia a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare e per una durata non superiore a 18 anni e trova applicazione per:
- i marchi d’impresa, l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita iscritti (rectius rilevati in bilancio) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025;
- i maggiori valori (relativi a marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) riconosciuti ai fini fiscali nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Il comma in commento stabilisce, infine, che in caso di trasferimento della sede in Italia di soggetti imprenditori non residenti, la deduzione del valore fiscale degli intangibles riconosciuti, ai sensi dell’art. 166-bis del Tuir, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Da ultimo, il comma 132, dell’art. 1 della Legge di Bilancio precisa che le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), come sopra esaminate, sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.



