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Il 5 maggio 2026 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, che disciplina la valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026 in attuazione dell’art. 1, commi 65–67, della Legge di Bilancio n. 199/2025 (c.d. norma “salva titoli”).

La disposizione reitera, con alcune novità, il meccanismo già introdotto nel 2022 dal DL 73/2022 (convertito con L. 122/2022) e interpretato dall’OIC con il Documento Interpretativo n. 11. L’obiettivo è consentire alle imprese che adottano gli OIC di evitare l’impatto a conto economico delle oscillazioni di mercato su titoli iscritti nell’attivo circolante, in presenza di perdite ritenute di carattere temporaneo.

Sono esclusi dall’ambito applicativo:

  • gli strumenti finanziari derivati (OIC 32);
  • i titoli designati in relazione di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati al fair value ai sensi del par. 50 dell’OIC 32.

Rimangono inoltre ferme le regole ordinarie sul costo ammortizzato (OIC 20) e sulla conversione in valuta estera (OIC 26).

Le società che si avvalgono della facoltà possono iscrivere i titoli del circolante al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (o al costo, se acquistati nell’esercizio in corso), in deroga al criterio del valore di mercato, a condizione che le perdite rilevate non abbiano carattere durevole.

A fronte dell’utilizzo della deroga, gli utili corrispondenti alla differenza tra il valore iscritto e il valore di mercato, al netto dell’onere fiscale, sono destinati a una riserva indisponibile. Qualora gli utili disponibili risultino insufficienti, la riserva viene integrata con gli utili degli esercizi successivi.

Le società che si avvalgono della deroga devono fornire, in nota integrativa, le seguenti indicazioni:

  • le modalità di applicazione e i criteri adottati per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
  • la differenza tra il valore iscritto e il valore di mercato, con motivazione della natura temporanea della perdita;
  • l’effetto della deroga sul risultato d’esercizio.

La corretta applicazione del Documento Interpretativo n. 12 richiede una valutazione attenta caso per caso: non tutte le perdite di valore possono essere considerate temporanee, e va data adeguata disclosure in nota integrativa, in particolare del nuovo requisito sull’effetto sul risultato.

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