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La modifica si è resa necessaria in quanto il testo originario della Legge n. 199/2025 disciplinava le conseguenze del mancato o insufficiente versamento delle rate della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quinquies), ma nulla disponeva in ordine alla fattispecie del versamento tardivo. Tale omissione aveva generato incertezza applicativa: in assenza di una clausola di tolleranza espressa, il ritardo — anche di un solo giorno — avrebbe potuto determinare l’inefficacia dell’intera definizione.
Il legislatore ha quindi provveduto a sostituire le parole «In caso di mancato o di insufficiente versamento» con una formulazione che include espressamente il «tardivo versamento superiore a cinque giorni», ripristinando così il salvagente già noto alla prassi della precedente rottamazione.
La franchigia di cinque giorni: portata e operatività
La tolleranza di cinque giorni opera su tutte le scadenze del piano di ammortamento: il contribuente che effettua il versamento entro il quinto giorno successivo alla scadenza prevista non incorre in alcuna decadenza dalla definizione agevolata. Si tratta, a tutti gli effetti, di una franchigia legale di tolleranza che non richiede alcun adempimento formale da parte del debitore.
Rimane ferma, peraltro, la regola generale dei differimenti da calendario: qualora la scadenza ufficiale della rata coincida con un giorno festivo o con il sabato, il termine è automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo, indipendentemente dal margine di tolleranza di cinque giorni.
È importante, tuttavia, non considerare il termine flessibile come un differimento strutturale delle scadenze, la tolleranza è concepita dal legislatore come presidio contro irregolarità occasionali, non come strumento ordinario di pianificazione finanziaria: un utilizzo sistematico del margine dei cinque giorni esporrebbe il contribuente al concreto rischio di decadenza in caso di qualsiasi ulteriore imprevisto.
Si raccomanda pertanto di programmare i versamenti con congruo anticipo rispetto alle scadenze ordinarie, riservando la franchigia alla sua funzione propria: un margine di sicurezza a fronte di eventi imprevedibili, non una risorsa da pianificare.



