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I principali soggetti coinvolti da questa proroga sono i coltivatori diretti (CD), gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i soci di società semplici, che risultino iscritti nella previdenza agricola.
L’agevolazione non si applica alle società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e alle S.r.l. che hanno optato per il regime di tassazione catastale, i cui redditi sono considerati redditi d’impresa (ex art. 32 TUIR).
In base alla norma, le quote dei redditi agrari e dei redditi dominicali concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per una quota percentuale del loro ammontare:
- Fino a 10.000 euro: esenzione totale.
- Da 10.000 a 15.000 euro: imponibile al 50%, fino ad un massimo di 2.500 euro.
- Oltre 15.000 euro: imponibilità integrale (100%).
Ai fini della determinazione dell’imponibile complessivo, le due tipologie di reddito suddette devono essere considerate congiuntamente.




