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Si prevede che per le compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali da parte dell’azienda acquirente, la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni e dei rapporti giuridici aziendali, rilevata a conto economico, concorre al reddito e al valore della produzione in quote costanti nell’esercizio dell’operazione e nei quattro successivi.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2024.



