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Cosa cambia dal 2026?
La modifica consiste nella cancellazione dei riferimenti normativi a determinati operatori professionali che, fino ad oggi, beneficiavano di un regime di esclusione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni, applicata a seconda dei casi, su una percentuale di queste.
A seguito di questa manovra, l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, su provvigioni percepite, viene esteso a categorie precedentemente esentate, come:
- Agenzie di viaggio e turismo: i compensi provvigionali percepiti da questi operatori non saranno più esenti.
- Intermediari dei trasporti: la norma include ora esplicitamente gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei.
- Settore petrolifero: la ritenuta colpirà anche le prestazioni rese direttamente alle imprese petrolifere da parte di agenti e commissionari.
La Legge di Bilancio stabilisce che le nuove regole non scatteranno dal 1° gennaio, bensì si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2026 per consentire di adeguare i sistemi gestionali e le procedure di fatturazione e pagamento.
Pertanto, la ritenuta è operata al momento del pagamento ed è pari al 23%, con base imponibile differenziata:
- 20% delle provvigioni (prelievo effettivo 4,6%) se il percipiente si avvale in modo continuativo di dipendenti o terzi;
- 50% delle provvigioni (prelievo effettivo 11,5%) in assenza di dipendenti o terzi.
L’applicazione della ritenuta ridotta al 4,6% è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983. La dichiarazione deve essere trasmessa:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della ritenuta ridotta;
- entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni, qualora queste si manifestino in corso d’anno.




