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Con una recente sentenza del 5 marzo 2026, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, proseguendo nel solco già tracciato dalla nota decisione Italgomme.

Il caso riguarda le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare accessi presso i locali destinati ad attività commerciali o professionali al fine di svolgere controlli fiscali.

Secondo i giudici europei, la normativa italiana – in particolare l’articolo 52 del DPR 633/1972 e l’articolo 33 del DPR 600/1973 – non garantirebbe adeguate tutele per il contribuente. In particolare, la disciplina interna si limita ad individuare l’autorità competente ad autorizzare l’accesso, senza richiedere una motivazione specifica né precise modalità operative, lasciando così un ampio margine di discrezionalità all’autorità pubblica.

La Corte ha ritenuto che questa situazione possa determinare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e dei locali professionali.

Il tema assume particolare rilievo anche quando gli accessi riguardano locali collegati all’abitazione del contribuente, dove le garanzie devono essere ancora più stringenti.

Sul punto la Corte ha in particolare condannato l’Italia rilevando che in questi casi, seppur sia richiesta l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, la normativa italiana non provede che tale autorizzazione debba essere motivata e, per questo, risulta utilizzata come “mero requisito procedurale” che non pone alcuna garanzia a tutela del Contribuente

Va segnalato che il legislatore italiano è recentemente intervenuto rinnovando l’articolo 13 dello Statuto dei diritti del contribuente introducendo l’obbligo di indicare e motivare espressamente negli atti autorizzativi le circostanze che giustificano l’accesso. Tale previsione rappresenta un primo passo verso un maggiore allineamento con i principi europei.

La decisione della Corte EDU conferma quindi la necessità di rafforzare le garanzie procedurali a tutela del contribuente nelle attività di verifica fiscale, tema destinato a incidere anche sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme da parte dei giudici nazionali che, in alcuni casi, risultano ancora critici nel recepire pienamente tali orientamenti (cfr. Sentenza n. 22/2025 CGT di Verbania).