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Le categorie colpite dalla manovra sono:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere, limitatamente alle prestazioni rese direttamente a tali imprese.
A causa di esigenze operative e tecniche, l’efficacia delle suddette disposizioni è stata ufficialmente differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026. Pertanto, fino al 30 aprile 2026 continuerà ad applicarsi il precedente regime di esonero dalla ritenuta d’acconto per le categorie interessate.
A decorrere dal 1° maggio 2026, le provvigioni saranno quindi soggette alla ritenuta d’acconto del 23%, parametrata al primo scaglione IRPEF. La ritenuta non sarà tuttavia applicata sull’intero ammontare della provvigione lorda, ma secondo due diversi regimi:
- Base imponibile del 50% della provvigione, in assenza di dipendenti o terzi, con un prelievo effettivo pari all’11,50% dell’importo lordo;
- Base imponibile del 20% qualora l’intermediario dichiari di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, con un prelievo effettivo pari al 4,60%.
Per beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta, gli intermediari dovranno trasmettere ai propri mandanti una dichiarazione sostitutiva tramite PEC o raccomandata A/R attestante l’impiego continuativo di dipendenti o collaboratori.



