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La Legge di Bilancio 2026 ha ampliato il perimetro applicativo dell’art. 25-bis del DPR 600/1973, introducendo l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni anche per alcune categorie di intermediari commerciali che fino ad oggi beneficiavano di un regime di esonero.

Le categorie colpite dalla manovra sono:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere, limitatamente alle prestazioni rese direttamente a tali imprese.

A causa di esigenze operative e tecniche, l’efficacia delle suddette disposizioni è stata ufficialmente differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026. Pertanto, fino al 30 aprile 2026 continuerà ad applicarsi il precedente regime di esonero dalla ritenuta d’acconto per le categorie interessate.

A decorrere dal 1° maggio 2026, le provvigioni saranno quindi soggette alla ritenuta d’acconto del 23%, parametrata al primo scaglione IRPEF. La ritenuta non sarà tuttavia applicata sull’intero ammontare della provvigione lorda, ma secondo due diversi regimi:

  • Base imponibile del 50% della provvigione, in assenza di dipendenti o terzi, con un prelievo effettivo pari all’11,50% dell’importo lordo;
  • Base imponibile del 20% qualora l’intermediario dichiari di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, con un prelievo effettivo pari al 4,60%.

Per beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta, gli intermediari dovranno trasmettere ai propri mandanti una dichiarazione sostitutiva tramite PEC o raccomandata A/R attestante l’impiego continuativo di dipendenti o collaboratori.