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Con la sentenza dell’8 gennaio 2026 (caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata a pronunciarsi sul tema delle indagini finanziarie, evidenziando ulteriori criticità nel sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti.

Il caso riguarda le richieste di informazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate agli istituti di credito, finalizzate ad acquisire dati dettagliati sulle operazioni bancarie dei contribuenti, anche in assenza di una specifica motivazione.

Secondo la Corte, tali richieste costituiscono un’ingerenza nella vita privata, in quanto i dati bancari rientrano a pieno titolo tra i dati personali tutelati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il punto centrale della decisione riguarda l’assenza, nell’ordinamento italiano, di adeguati limiti e controlli all’esercizio di tali poteri. Nel caso analizzato è stato infatti riscontrato che la normativa contenuta nell’articolo 51 DPR 633/1972 in materia di IVA e nell’articolo 32 DPR 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria un ampio margine di discrezionalità, senza prevedere un controllo effettivo – né preventivo né successivo – da parte di un’autorità indipendente; inoltre, nella prassi, le autorizzazioni risultano spesso prive di una reale motivazione.

La Corte ha quindi ritenuto che il sistema italiano non sia conforme ai principi dello Stato di diritto, sottolineando il rischio che le indagini finanziarie vengano utilizzate come strumenti meramente esplorativi (le cosiddette “fishing expeditions”).

Alla luce di tali rilievi, i giudici europei hanno invitato il legislatore italiano ad intervenire, richiedendo una disciplina più chiara sui presupposti di accesso ai dati bancari, un obbligo di motivazione effettiva e l’introduzione di forme di controllo giurisdizionale realmente efficaci.

È quindi prevedibile che, anche nella prassi operativa, l’Amministrazione finanziaria sarà sempre più chiamata a giustificare le richieste di dati finanziari sulla base di concrete esigenze di indagine, evitando richieste generiche o meramente esplorative.

Questa pronuncia si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza della Corte EDU che, come già evidenziato in un nostro precedente contributo in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, sta progressivamente censurando il modus operandi dell’Amministrazione finanziaria italiana, richiedendo maggiori garanzie a tutela del contribuente e un più rigoroso bilanciamento tra poteri di controllo e diritti fondamentali.