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Nel caso in esame una casa di cura privata viene condannata a risarcire una paziente per i danni subiti a seguito di un intervento medico eseguito in modo non conforme alle regole dell’arte. La struttura aveva chiamato in causa il chirurgo che aveva materialmente eseguito l’operazione — un libero professionista che aveva ricevuto il compenso direttamente dalla paziente, operante in regime di solvenza — formulando nei suoi confronti una domanda di regresso e di manleva, fondata sia su una clausola contrattuale che lo obbligava a tenere indenne la clinica, sia sulle norme codicistiche che regolano i rapporti interni tra condebitori solidali.
La Cassazione è stata quindi chiamata a dirimere la questione giuridica, tutt’altro che marginale, della possibilità della struttura sanitaria di rivalersi integralmente sul medico che ha causato il danno e del fatto che questa possibilità sia o meno condizionata dal tipo di rapporto che intercorre tra la struttura e il professionista, o dalla circostanza che il medico avesse un contratto diretto con il paziente.
Il quadro normativo di riferimento è la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco) e, in particolare, l’art. 9 che ha profondamente riformato la responsabilità civile in ambito sanitario introducendo il cosiddetto “doppio binario”: la struttura risponde sempre contrattualmente verso il paziente ai sensi dell’art. 1218 c.c., mentre il medico dipendente risponde di norma solo per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente. L’art. 9 della stessa legge disciplina il piano interno dei rapporti tra struttura e medico, condizionando l’azione di rivalsa della struttura al ricorrere del dolo o della colpa grave del sanitario. Non è una limitazione qualunque: significa che anche quando la struttura ha pagato il risarcimento al paziente, non può automaticamente pretendere il rimborso dal medico se la condotta di questi integrava una semplice colpa professionale, per quanto accertata.
La casa di cura sosteneva che l’art. 9 della legge Gelli-Bianco trova applicazione soltanto ai casi in cui il medico risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale — cioè come dipendente della struttura — e non alle ipotesi in cui il professionista abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente. In questo secondo caso, ragionava la ricorrente, entrambi rispondono contrattualmente verso il paziente, e il regresso interno dovrebbe seguire le ordinarie regole codicistiche degli artt. 2055, 1298 e 1299 c.c., senza il filtro del dolo o della colpa grave.
La Corte rigetta questa impostazione affermando che:
- a) il discrimine per l’applicabilità dell’art. 9 non è il titolo della responsabilità del medico verso il paziente — contrattuale o extracontrattuale — bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura;
- b) quando la clinica mette a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistici, il medico — anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato verso il paziente — opera come ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c;
- c) l’ausiliarietà non è esclusa dalla pluralità di contratti, dall’esternalizzazione di segmenti organizzativi, né dall’autonomia tecnico-professionale del prestatore d’opera;
- c) è questa ausiliarietà, fondata sull’utilizzo dell’apparato organizzativo della struttura, a determinare l’applicazione dell’art. 9.
Un ulteriore profilo esaminato dall’ordinanza riguarda la possibilità che le parti abbiano pattuito contrattualmente una disciplina più favorevole alla struttura — nel caso specifico, mediante una clausola del contratto libero-professionale che obbligava il medico a tenerla indenne da qualsiasi responsabilità.
La Cassazione, affrontando la questione, chiarisce un punto di portata sistematica rilevante: l’art. 9 ha natura imperativa e la conseguente nullità della clausola contrattuale che vi deroghi è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ne consegue che qualunque patto tra struttura e medico che aggravi la posizione di quest’ultimo oltre la soglia del dolo o della colpa grave è nullo per contrasto con una norma imperativa.
L’ordinanza affronta infine la nozione di colpa grave rilevante ai fini dell’art. 9 affermando che non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte richiedendo invece una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia che eccede l’ordinaria colpa professionale.
L’ordinanza consolida un assetto che ha conseguenze molto concrete per tutti gli operatori del settore sanitario privato. Per le strutture, il messaggio è chiaro: assumere il rischio organizzativo significa rispondere verso il paziente anche per il fatto del medico ausiliario, ma non significa poter trasferire automaticamente sul professionista l’intero onere risarcitorio. Il regresso è possibile, ma solo in presenza di dolo o colpa.



