Contenuti dell’articolo
Ciò che rileva è infatti l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge, non il rispetto formale dei termini documentali.
Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava i dividendi pagati da una società figlia italiana alla propria controllante danese nel giugno 2007, con la relativa certificazione pervenuta soltanto il 9 luglio successivo. La Corte ha ribadito quanto già affermato dalla sentenza n. 27646/2023: la tardiva trasmissione della documentazione non pregiudica il diritto all’esenzione, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla norma. Il termine per l’acquisizione della documentazione è posto nell’interesse della società figlia, che può rinunciarvi assumendo su di sé la responsabilità quale sostituto d’imposta.
Il comportamento alternativo, consistente nell’applicare la ritenuta per poi attivare la procedura di rimborso, viene infatti ritenuto contrario ai principi di collaborazione e buona fede, oltre che inutilmente gravoso per entrambe le parti in termini di ulteriori adempimenti e tempi necessari legati al rimborso.
La pronuncia in esame si inserisce quindi in un quadro sempre più consolidato di verifica sostanziale dei requisiti, concetti espressi di recente anche nei documenti di prassi, tra cui le risposte a interpello n. 48/2025 e n. 49/2025 dell’Agenzia delle Entrate, le quali hanno chiarito, ad esempio, che il requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni può essere verificato anche dopo la distribuzione.
In ultimo anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE n. C-828/24 ha ulteriormente rafforzato l’approccio sostanziale in materia di esenzione su interessi e royalties.



