Contenuti dell’articolo
Sei interessato a news come questa?

Registrati alla nostra newsletter!

Scambio automatico di informazioni sui conti esteri: aggiornate le liste degli Stati. I due allegati assolvono funzioni distinte: l’Allegato C elenca le giurisdizioni verso cui l’Italia trasmette i dati dei conti intrattenuti sul proprio territorio da soggetti non residenti; l’Allegato D elenca invece i Paesi da cui l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti. Con il nuovo aggiornamento, l’Allegato C conta ora 94 giurisdizioni e l’Allegato D ne conta 120.

I nuovi ingressi sono di portata limitata: nell’Allegato C entrano Belize, Ruanda e Senegal, con primo scambio nel 2026 sui dati riferiti al 2025; nell’Allegato D entrano Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago. Nessuno Stato di quelli compresi nella precedente versione è uscito dalle liste.

Nel provvedimento viene inoltre specificata anche l’estensione territoriale di alcuni Stati. In particolare:

  • la Francia include anche Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy;
  • la Spagna include anche le isole Canarie;
  • la Finlandia include le Isole Aland;
  • il Portogallo include le Azzorre e Madera.

L’elenco aggiornato degli Stati è consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze e su quello dell’Agenzia delle Entrate al seguente link.

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/PROVVEDIMENTO_revisione_all_C_e_D_udast-CLEAN_signed_signed.pdf

Si evidenzia, in ultimo, un aspetto di rilievo pratico che riguarda la Russia poiché, nonostante la sospensione della Convenzione contro le doppie imposizioni disposta dall’Italia con il DLgs. 192/2025, lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari con la Federazione Russa prosegue senza interruzioni. Lo scambio automatico si fonda infatti su una base giuridica autonoma — la Convenzione multilaterale OCSE per la mutua assistenza fiscale — e l’art. 27 della Convenzione bilaterale sullo scambio di informazioni non è stato sospeso da nessuna delle due parti.