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Le ricorrenti sostenevano che tale obbligo violasse il diritto dell’Unione, sia perché il mandato fiduciario non sarebbe assimilabile a un trust, sia perché l’accesso pubblico ai dati lederebbe in modo sproporzionato i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali dei titolari (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE).
La Corte nel respingere le censure dei ricorrenti ha:
- rilevato che il mandato fiduciario italiano, pur non comportando il trasferimento della proprietà dei beni (come il “trust”), crea comunque una separazione tra titolarità formale e titolarità effettiva che può favorire opacità patrimoniali, giustificando così l’assoggettamento agli obblighi di trasparenza;
- chiarito che l’accesso ai dati non può essere indiscriminato, ma deve fondarsi su un “legittimo interesse” qualificato e cioè un interesse giuridico diretto, concreto, attuale e differenziato, unito a evidenze concrete sulla mancata corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva. Su tale aspetto la Corte ha ritenuto la normativa italiana compatibile con il diritto UE;
- ritenuto legittimo l’affidamento alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, del compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva con la precisazione che, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità, attualmente non esplicitamente prevista dalla normativa, di ottenere una tutela giuridica provvisoria finalizzata a bloccare la divulgazione dei dati in attesa della decisione del giudice.
A seguito dell’integrazione della normativa con la possibilità di richiedere tutela cautelare il registro italiano dei titolari effettivi (attualmente sospeso in attesa della pronuncia) dovrebbe poter riacquistare piena operatività.



