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Viene quindi a tale riguardo modificato l’articolo 5 del dl 201/2011 imponendo l’inclusione nel calcolo del patrimonio mobiliare di:
- depositi in valuta detenuti all’estero;
- criptovalute;
- rimesse in denaro all’estero anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.
In altre parole, la novità normativa introdotta punta a meglio censire forme di ricchezza “liquida” che, per loro natura o per il canale di detenzione (estero o digitale), sfuggivano alla rilevazione ordinaria, al fine di determinare una maggiore equità nell’assegnazione delle risorse pubbliche.
Ai sensi del comma 33 viene prevista l’adozione di un futuro decreto interministeriale per l’aggiornamento tecnico del Regolamento ISEE.
Il comma 34 infine precisa che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Regioni, Enti locali) avranno l’obbligo di aggiornare atti e regolamenti interni entro novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto ministeriale attuativo.
Restano salve in ogni caso, le prestazioni già in corso di erogazione che continueranno ad essere corrisposte secondo le vecchie regole.




