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La Corte di Giustizia UE con la recente sentenza del 21.05.2026 ha deciso i ricorsi presentati da numerose società fiduciarie italiane contro l’obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari.

Le ricorrenti sostenevano che tale obbligo violasse il diritto dell’Unione, sia perché il mandato fiduciario non sarebbe assimilabile a un trust, sia perché l’accesso pubblico ai dati lederebbe in modo sproporzionato i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali dei titolari (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE).

La Corte nel respingere le censure dei ricorrenti ha:

  1. rilevato che il mandato fiduciario italiano, pur non comportando il trasferimento della proprietà dei beni (come il “trust”), crea comunque una separazione tra titolarità formale e titolarità effettiva che può favorire opacità patrimoniali, giustificando così l’assoggettamento agli obblighi di trasparenza;
  2. chiarito che l’accesso ai dati non può essere indiscriminato, ma deve fondarsi su un “legittimo interesse” qualificato e cioè un interesse giuridico diretto, concreto, attuale e differenziato, unito a evidenze concrete sulla mancata corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva. Su tale aspetto la Corte ha ritenuto la normativa italiana compatibile con il diritto UE;
  3. ritenuto legittimo l’affidamento alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, del compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva con la precisazione che, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità, attualmente non esplicitamente prevista dalla normativa, di ottenere una tutela giuridica provvisoria finalizzata a bloccare la divulgazione dei dati in attesa della decisione del giudice.

A seguito dell’integrazione della normativa con la possibilità di richiedere tutela cautelare il registro italiano dei titolari effettivi (attualmente sospeso in attesa della pronuncia) dovrebbe poter riacquistare piena operatività.