Contenuti dell’articolo
I soggetti interessati sono i seguenti:
- Imprese iscritte al Registro delle Imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali)
- Enti non commerciali ed Enti del Terzo Settore
Definizione dei contributi pubblici oggetto di pubblicazione
Le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientranti nel plafond di euro 10.000 sono quelle relative a: sussidi, sovvenzioni, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (esclusi gli aiuti di carattere generale, come i regimi fiscali di vantaggio).
In sostanza, rientrano quei contributi incassati o ricevuti (nel caso di contributi “in natura”) provenienti da enti pubblici a titolo di liberalità o dietro presentazione di uno specifico progetto (N.B.: La circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro).
Informativa da pubblicare
La circolare ministeriale n. 2 dell’11/01/2019 ha specificato lo schema da seguire per le informazioni da pubblicare, indicando come necessarie le seguenti voci:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o ricevuta;
- Data di incassa o di ricezione;
Per tutto il mondo degli iscritti al Registro delle Imprese, tale informativa è da fornire in nota integrativa al bilancio (qualora predisposta) entro i termini ordinari previsti per l’approvazione del bilancio o, in alternativa (qualora la nota integrativa non venga predisposta), sul proprio sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per il mondo No Profit il canale da utilizzare per la pubblicazione di detti contributi è il sito internet dell’ente o della rete associativa o la pagina Facebook.
N.B.: per gli Aiuti di Stato o de minimis già registrati nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), non occorre seguire il rigido schema disposto dalla circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019, ma è sufficiente informare, utilizzando i canali sopra menzionati, circa l’esistenza di tali aiuti e rimandare alla consultazione del citato Registro pubblico.
Sanzioni previste
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento, verrà comminata l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.



