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Come noto per imposte sui redditi, IRAP e IVA nell’ordinamento tributario risulta mancare una norma che individui espressamente il termine di prescrizione applicabile. In assenza di una previsione specifica, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre fatto riferimento all’art. 2946 c.c., che stabilisce la prescrizione ordinaria di dieci anni. La Consulta ha ora confermato questa impostazione, precisando che il termine decennale trova applicazione salvo che la legge non disponga diversamente, e che per la riscossione dei tributi erariali non esistono previsioni derogatorie.
Viene quindi nuovamente esclusa l’applicabilità del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4) c.c. per le obbligazioni periodiche, riservato ai tributi locali: per questi ultimi, il credito dell’ente impositore deriva da un rapporto continuativo legato al perdurare nel tempo di una prestazione o di un beneficio concesso. Per i tributi erariali, invece, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e la necessità di una nuova valutazione anno per anno sui presupposti impositivi ostano al riconoscimento di tale natura periodica. Si tratta di una distinzione interpretativa non priva di margini di discussione — anche i tributi locali sono pur sempre periodici e fondati su valutazioni annuali — ma che la Corte ha ritenuto sufficiente a giustificare il diverso trattamento.
La pronuncia in commento nulla dice riguardo la prescrizione in tema di sanzioni e interessi per le quali, si ricorda, vige la prescrizione breve in cinque anni anche quando le sanzioni sono irrogate insieme al recupero di un tributo soggetto a prescrizione decennale.



