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Con la conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 21 maggio 2026, la rottamazione-quinquies viene ufficialmente estesa anche ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per i tratti essenziali della rottamazione-quinquies rimandiamo al nostro precedente contributo: Legge di Bilancio 2026: al via la quinta edizione della Rottamazione delle cartelle.

La nuova misura riguarda tutti i debiti — tributari e non — risultanti dai carichi affidati dagli enti territoriali all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Rientrano entrate come IMU, TARI, Canone unico patrimoniale, sanzioni per violazioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe locali. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

La misura non è però automatica in quanto ciascun ente territoriale dovrà deliberare espressamente la propria adesione con apposita delibera consiliare di natura regolamentare, corredata dal parere dell’organo di revisione. L’ente non può modificare i criteri stabiliti dalla normativa primaria, ma si limita a scegliere se aderirvi o meno.

I tempi, tuttavia, sono stretti in quanto entro il 15 giugno 2026 l’agente della riscossione dovrà pubblicare le modalità tecniche di adesione e successivamente, entro il 30 giugno 2026, gli enti creditori dovranno loro volta pubblicare il provvedimento di adesione sul proprio sito istituzionale.

La dichiarazione di adesione da parte dei contribuenti potrà invece essere presentata dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.

Entro il 31 dicembre 2026 l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare dovuto e il piano di rate.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure a rate bimestrali fino a un massimo di 54 rate, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027 e rata minima di 100 euro.

Quanto agli effetti legati alla presentazione della domanda di adesione, per i soli carichi definibili (ai sensi dell’articolo 1 co 94 lettera a L. 199/2025), dal 31 luglio 2026 le dilazioni in essere saranno automaticamente revocate e non potranno essere concesse nuove rateazioni ordinarie.

Si precisa in ultimo che la misura in esame si affianca — senza sovrapporsi — alla disciplina strutturale prevista dai commi 102-110 della L. 199/2025, che consente agli enti locali di istituire autonomamente forme di definizione agevolata sui propri tributi. Si tratta di due strumenti distinti, con finalità e meccanismi differenti.